LICENZIAMENTI
Mansioni ridotte non giustificano il rifiuto della prestazione.
GUIDO CANESTRI

L'attribuzione di alcune mansioni inferiori non giustifica il rifiuto della prestazione lavorativa. E' quanto affennato da una recente sentenza della Corte di Cassazione ( Cass. 22 febbraio 2008, n. 4673).
Un dirigente d'azienda veniva assunto sulla base di un rapporto di lavoro a termine per svolgere mansioni di direttore generale. Nel corso del rapporto, a seguito di una modifica del cda, al lavoratore veniva sottratta parte delle proprie competenze. Alla luce della ridotte mansioni che gli erano attribuite, il neodirettore, ritenuto sussistere un impoverimento del proprio molo, rifiutava di continuare a svolgere la propria prestazione. Tale condotta era giustificata, a suo parere, dall'articolo 1460 del codice civile, il quale prevede che "nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione,se l'altro non adempie contemporaneamente la propria.
Tuttavia, non può rifiutarsi l' esecuzione se il rifiuto è contrario alla buona fede" . L' azienda provvedeva acontestare al dipendente l'inademrienza agli obblighi contrattuali e, all'esitodel procedimento disciplinare, gli intimava il licvenziamento per giusta causa.

Il lavoratore impugnava il licenziamento avanti il tribunale, che rigettava la domanda. Tale decisione veniva integralmente riformata dalla Corted'appello, che accertando il diritto del dirigente a rifiutare la prestazione, condannava l'azienda al risarcimento del danno. Chiamata in causa, la Cassazione, nell'accogliere il ricorso della società, affermava viceversa che il rifiuto della prestazione può ritenersi giustificato solo di fronte a un inadempimento altrettanto grave, di carattere totale da parte del datore di lavoro. Alla luce di questi criteri, ha osservatola Cassazione,un inadempimento parziale, come quello relativo a un'illegittima assegnazione di mansioni non proprie, non può giustitìcare un rifiuto totale della prestazione. Ciò perche, come pure ritenuto dalla Cassazione in altre pronunce, "a seguito di una ritenuta dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore rendersi totalmente inadempiente,sospendendo ogni attività lavorativa, se ildatore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione del posto di lavoro).

La decisione della Suprema Corte si spiega con il fatto che una parte "può rendersi totalmente inadempiente e invocare l'articolo 1460 del codice civile solo se è totalmente inadempiente l' altraparte, non quando vi sia controversia, eventualmente già sub iudice, solo su di una delle obbligazioni facenti capo a una delle parti, obbligazione per altro non incidente sulle immediate esigenze vitali dellavoratore". Questo signifìca, ha concluso l a Corte, che il rifiuto della prestazione è ancor più difficilmente giustificabile, quando,come nel caso di specie, le mansioni cui è addetto il lavoratore non comportino lo svolgimento di un 'unica incombenza di carattere ripetitivo, ma consistano in un ' attività complessa, comportante una molteplicità di operazioni e una pluralitàdi compiti; in queste ipotesi in particolare il lavoratore cui siano state assegnate mansioni non conformi alla sua qualifica può rifiutare lo svolgimento di singole prestazioni lavorative che non siano conformi alla propria qualifica. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che un rifiuto totale della prestazione non sia ne proporzionato,ne conforme a correttezza e buona fede.

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Ultima modifica 29.11.2008




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